Durante la malattia mi possono licenziare?
Come abbiamo detto nel precedente approfondimento, la malattia sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Vediamo come funziona.
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di Elisa Lupo
Consulente del lavoro da più di 15 anni, ideatrice, autrice e voce di Previdenti, il primo podcast che spiega in modo facilmente fruibile il mondo della pensione.
Come abbiamo detto nel precedente approfondimento la malattia sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo stabilito nel contratto di lavoro applicato. Durante l’assenza spetta un trattamento economico e decorre l’anzianità di servizio.
Per quanto tempo il lavoratore in malattia non può essere licenziato?
Il periodo di conservazione del posto di lavoro viene chiamato Comporto e varia in base alla qualifica e all’anzianità di servizio in azienda. Il contratto collettivo indica la durata del comporto e quando si deve applicare un comporto Secco o a Sommatoria. Il Comporto Secco si ha quando il periodo di conservazione del posto è stato stabilito con riferimento a un unico evento di malattia, mentre si parla di Comporto a Sommatoria quando, per quantificare le assenze che danno diritto alla conservazione del posto, si sommano tutte le assenze per malattia effettuate in un certo arco temporale.
Alla scadenza del Comporto il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza dover dare preventiva comunicazione del raggiungimento del numero massimo di giorni di assenza per cui era prevista la conservazione del posto. Il lavoratore deve quindi conoscere le regole del proprio contratto e tenere un conto delle assenze effettuate.
Solitamente, dal periodo di Comporto sono esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o le assenze dovute a cure per malattie oncologiche.
Il periodo di conservazione del posto è uguale per lavoratori full time e lavoratori part time e nel conteggio si devono considerare tutti i giorni di calendario.
E se mi ammalo durante le ferie o il periodo di prova?
La malattia insorta durante il periodo di ferie le interrompe solo nel caso in cui impedisca di godere del riposo e non permetta il recupero delle energie psicofisiche. Qualora si verifichi questo caso il lavoratore dovrà inviare certificazione medica di interruzione delle ferie. Solitamente l’Inps controlla che la patologia impedisca il recupero delle energie con impossibilità di svolgere le normali attività giornaliere. Quindi, interrompe sia il periodo di prova all’inizio del rapporto di lavoro che il periodo di preavviso in fase di cessazione. Questo perché entrambi i periodi richiedono presenza effettiva. L’interruzione determina l’allungamento della prova o del preavviso per i giorni di assenza per malattia. Se invece quest’ultima insorge durante il congedo di maternità è del tutto ininfluente perché la maternità è prevalente sulla malattia.
Cosa succede ai contributi durante la malattia?
I periodi di malattia danno diritto all’accredito figurativo dei contributi, ai fini del diritto alla pensione e della sua determinazione della sua entità, entro un limite di 96 settimane nella vita lavorativa.
Ma cosa sono? I contributi figurativi sono contributi che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata un’interruzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Attenzione: i periodi di malattia non sono utili al raggiungimento del requisito di 35 anni di lavoro effettivo richiesti per l’accesso alla pensione di anzianità.
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, o che non versano contribuzione obbligatoria ad altre casse o enti, invece, hanno diritto a un’indennità economica in caso di malattia o degenza ospedaliera. Per poter richiedere l’indennità è necessario avere un’anzianità di iscrizione di almeno 1 mese. L’indennità spetta per un massimo di ⅙ delle giornate retribuite nei 12 mesi precedenti. L’ammontare che viene corrisposto è una percentuale del massimale contributivo annuo. Tale percentuale varia in base alla contribuzione versata nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia. L’indennità non viene corrisposta per eventi di durata complessiva inferiore ai 4 giorni.