Devo dividere le spese delle vacanze dei miei figli con il mio ex?

Ogni genitore ha il dovere di sostenere integralmente le spese dei figli durante il proprio periodo di vacanza, sia che siano di natura ordinaria che di natura straordinaria. Non solo: per nessun motivo, né uno né l’altro è autorizzato a trattenere dall’importo di mantenimento la quota parte di spese straordinarie.

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Maria Grazia Di Nella
Maria Grazia Di Nella

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Avvocata esperta in diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Su Rame risponde alle domande della community sui diritti e doveri nelle relazioni familiari.

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Foto di Vidar Nordli Mathisen

La domanda

Caro Rame,

vi scrivo perché ho bisogno di capire con voi come comportarmi con il mio ex in relazione al periodo di vacanze che i miei figli hanno trascorso con lui. Il padre ha fatto loro fare di tutto e di più e adesso pretende che io contribuisca alla metà di queste spese. Inoltre, vero che sono grandicelli (13 e 15 anni) ma è giusto che non sapessi esattamente dove fossero? Che spesso il padre non rispondeva al telefono e i ragazzi.. figurati!?

Carissima,

posso comprendere il tuo sconforto e la tua frustrazione, e mi sento di legittimare questo tuo sentire. Il papà dei tuoi ragazzi ha violato dei doveri di condivisione della genitorialità.

Partiamo dalla questione economica. La pretesa del tuo ex di farti partecipare alla spese straordinarie affrontate durante il suo periodo di vacanza è assolutamente illegittima. Se non ti ha chiesto in via preventiva il tuo consenso alla spesa, tutte le spese saranno per intero a suo carico. Per principio generale, ogni genitore ha il dovere di sostenere integralmente le spese dei ragazzi durante il proprio periodo di vacanza, sia che queste di natura ordinaria sia di natura straordinaria. Ne consegue che per nessun motivo potrà trattenerti dall’importo di mantenimento la quota parte di spese straordinarie che lui assume a tuo carico, ma non potrebbe decurtarti l’assegno di mantenimento neppure se tu avessi dato il consenso a certe attività dei ragazzi.

L’assegno di mantenimento non può essere ridotto

La Cassazione ha da tempo chiarito che “il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (cfr. Cass. n. 23569/2016). Il rimborso non può essere “attuato” per compensazione. Infine, per completezza, ti ricordo che nonostante il periodo di vacanza trascorso con il padre, questi non può ridurti in alcun modo il mantenimento in forza della circostanza “vacanze con i figli”. Il mantenimento, infatti, è calcolato su base annuale ed il versamento suddiviso in 12 rate mensili ricomprendendo il periodo di vacanze è solo per una maggiore comodità del beneficiario.

La destinazione della vacanza va comunicata

Il tuo ex marito ha inoltre commesso gravi violazioni. Ciascun genitore oltre a comunicare il periodo esatto di vacanza con i ragazzi, deve comunicare anche la località nella quale si recherà con i figli. Se, infatti, il coniuge separato ha il diritto di scegliere in autonomia la località di villeggiatura, l’altro ha diritto di ricevere preventiva comunicazione non solo della località di vacanza, ma anche indicazioni dell’alloggio che ospiterà i figli (nome dell’hotel, indirizzo della casa vacanza ecc…). La mancata comunicazione della destinazione non integra un reato, ma violazione dell’articolo 143 del codice civile, che disciplina i rapporti tra coniugi obbligandoli “alla collaborazione nell’interesse della famiglia”. In questi casi, se prova che l’iniziativa dell’ex coniuge è di pregiudizio per il minore, l’altro genitore può, ad esempio, richiedere la modifica delle condizioni della separazione.

Non si può impedire all’ex di comunicare con i propri figli in vacanza

Del pari, si pone in violazione del principio della bigenitorialitá il comportamento del genitore che impedisce all’altro il quotidiano contatto con i figli. Se poi il tuo accordo o sentenza di separazione/divorzio regolasse espressamente il diritto di ciascuno genitore a sentire via telefono i figli anche prevedendo una fascia oraria dedicata, la violazione di tale obbligo avrebbe anche rilevanza penale ai sensi dell’art. 388 del codice penale. Infine rendersi irreperibili e non dare alcuna notizia dei minore per diversi giorni, neppure via messaggio, può essere motivo di revoca dell’ affidamento condiviso e conseguente affido esclusivo all’altro genitore. Nei casi più gravi potrebbe integrare addirittura il reato di sottrazione di minori.

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