Se il mio ex va in pensione mi spetta parte del suo Tfr?

La domanda di una nostra lettrice divorziata è l’occasione per parlare di una questione poco nota, ma molto importante: lo sapevate che l’ex coniuge che percepisce l’assegno di divorzio ha diritto anche a una quota di Tfr dell’ex coniuge? L’avvocata Maria Grazia di Nella, specializzata in diritto di famiglia, ci ha spiegato il perché.

Tempo di lettura: 3 minuti

Maria Grazia Di Nella
Maria Grazia Di Nella

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Avvocata esperta in diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Su Rame risponde alle domande della community sui diritti e doveri nelle relazioni familiari.

tfr
Foto di Toa Heftiba

La domanda

Caro Rame,

sono divorziata da molti anni e godo di un assegno divorzile che mi consente di vivere dignitosamente. Nel 2025 il mio ex marito smetterà di lavorare e mi ha già detto che visto che prenderò una parte del suo Tfr non avrò più diritto all’assegno di divorzio. È vero?

Carissima,

Quello che ti ha comunicato il tuo ex è vero solo in parte. Vero che avrai diritto a ricevere direttamente dalla società in cui ancora sta lavorando tuo marito una percentuale del suo Tfr, il Trattamento di Fine Rapporto, regolato dall’articolo 2120 del codice civile, ma il riconoscimento di tale somma non è però un motivo valido per chiedere la revoca dell’assegno divorzile di cui oggi godi.

Cosa dice la legge: chi ha diritto al Tfr

L’articolo 12 bis Legge del Divorzio (n. 898/1970) stabilisce che oltre al lavoratore, anche l’ex coniuge divorziato e percettore di un assegno divorzile è titolare del diritto al Tfr. Gli spetta il 40% dell’indennità, per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso non solo con il periodo di matrimonio (inclusa la separazione) ma anche con la convivenza ante matrimonio, quando la stessa era caratterizzata da stabilità e comunione di vita. Tale articolo della legge sul divorzio afferma letteralmente che l’ex coniuge ha diritto “ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”

Quanto spetta all’ex

Il calcolo della somma sarà effettuato sull’importo al netto delle tasse e di eventuali anticipi ricevuti. La Cassazione ha infatti chiarito che nell’applicazione dell’articolo 12-bis della legge 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del Tfr percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005). In altre parole, la somma che riceverai dipenderà da quanto è “rimasto” accantonato.

Cosa resta fuori dal calcolo

Altro è se il tuo ex marito ha aderito a un fondo di previdenza complementare, versandovi nel tempo parte o l’intero Tfr. Il Tfr destinato al fondo di previdenza complementare, infatti, non si percepisce all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, e le somme che vengono liquidate hanno natura di pensione integrativa ai sensi dell’articolo 2123 del codice civile. A questo proposito, il Tribunale di Milano ha affermato che “il diritto dell’ex coniuge a una quota del Tfr dell’ex congiunto, ai sensi dell’articolo 12-bis legge 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare”. Anche le somme eventualmente ricevute da tuo marito come “incentivo all’esodo” non devono essere conteggiate, come confermato anche da una recentissima sentenza della Cassazione (la numero 6229 depositata lo scorso 6 marzo 2024). La Suprema Corte ha chiarito che dette somme non hanno natura di retribuzione differita, ma hanno natura liberale ed eccezionale e non costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo previste con lo scopo di “sollecitare e remunerare” il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto.

Il Tfr non annulla il diritto all’assegno di divorzio

In conclusione, la somma che riceverai dipenderà dalle scelte fatte negli anni da tuo marito. In ogni caso – anche se la parte che ti spetta dovesse essere particolarmente consistente – non inciderà sul tuo diritto a continuare a percepire l’assegnodivorzile. La Cassazione ha più volte chiarito che il diritto ad una parte di Tfr dipende proprio dall’accertato diritto all’assegno divorzile, pertanto l’aumento della tua disponibilità economica potrà al più essere motivo di riduzione dell’assegno, ma non di revoca.

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