Da oggi, i proventi delle crypto sono tassati: scopri le nuove regole fiscali
La Legge di bilancio 2023 pone le basi per definire “le regole fiscali” riguardanti le criptoattività. Adesso quindi è tutto chiaro e definito? Non proprio, tuttavia sono state introdotte novità importanti.
Tempo di lettura: 6 minuti
di Cristina Baldi
Formatrice e consulente, fondatrice di BlockchainEra.
Nella scelta di un investimento, l’aspetto fiscale è fondamentale per valutarne la convenienza. Se per le tipologie di investimento già consolidate sul mercato la fiscalità è piuttosto chiara, per quanto riguarda le criptovalute si sono avute fino a ora interpretazioni diverse e spesso contrastanti tra loro.
La Legge di bilancio 2023 pone le basi per definire “le regole fiscali” riguardanti questa area del mercato. Il legislatore le chiama criptoattività e fornisce alcune indicazioni al riguardo. Adesso quindi è tutto chiaro e definito? Non proprio, tuttavia sono state introdotte novità importanti. In questo contenuto vediamo quali sono, invitando chi legge a tenere sempre in considerazione che per comprendere gli impatti di queste novità sui singoli casi sarà opportuno procedere con una valutazione ad hoc.
Cosa si intende per criptoattività?
La legge di bilancio 2023 introduce il concetto di criptoattività nel testo unico delle imposte dirette (Il TUIR, ovvero il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è il testo che in Italia regolamenta la disciplina riguardante la tassazione dei redditi dei contribuenti, rappresentati sia da persone fisiche sia da società).
Parlando di criptoattività, il legislatore fa evidente riferimento: alle criptovalute come bitcoin, ether e ogni altra cripto a esse assimilabili; agli stablecoin, ovvero a quelle criptovalute il cui prezzo è ancorato al valore di un asset di riferimento come quello di una moneta a corso legale (es. dollaro) o anche a quello di una materia prima negoziata in borsa (es. oro); a tutte le rappresentazioni digitali di valore o diritti che alla base utilizzano la tecnologia del registro distribuito (a cui appartiene anche la tecnologia blockchain).
Con questa mappatura, quindi, il legislatore definisce che ogni attività relativa ai suddetti asset è potenzialmente rilevante ai fini fiscali.
Quali sono le circostanze in cui la tassazione entra in vigore?
- Il primo caso è la conversione di criptoattività in valuta a corso legale (es. la vendita delle proprie criptoattività sul mercato in cambio di euro). Quando si parla di valuta a corso legale, chiamata anche moneta fiat, si fa riferimento a tutte quelle valute emesse da una banca centrale che, all’interno dei confini geografici in cui sono emesse, non possono essere rifiutate come mezzo di pagamento. Ad esempio, l’euro, emesso dalla banca centrale europea, non può essere rifiutato come mezzo di pagamento in nessuno degli stati membri UE.
- Il secondo caso è la permuta tra criptoattività appartenenti a categorie diverse (una definizione molto fragile questa, da parte del legislatore, dato che potenzialmente ogni criptovaluta ha caratteristiche diverse) oppure quando quella permuta viene effettuata a titolo di pagamento per la cessione di beni o la prestazione di servizi (es. pagamento di un corso online o la prestazione di un professionista in bitcoin), caso quest’ultimo che viene definito cash out.
- Il terzo caso è quello in cui dalla detenzione delle criptoattività derivino dei proventi. Mentre infatti la semplice detenzione di criptoattività non genera di per sé le circostanze per la tassazione, nel caso in cui esse generino dei proventi (es. percepimento di interessi su criptovalute messe a staking ovvero la ricompensa su criptovalute rese vincolate per un certo periodo su una piattaforma), essi sono considerati redditi diversi e sono soggetti a tassazione.
Come si calcola l’imposizione fiscale?
Nei casi di cessione di criptovalute a titolo oneroso e di permuta a titolo di pagamento di bene o servizio, l’importo potenzialmente soggetto a tassazione è il risultato della differenza tra il valore dell’ammontare delle criptovalute al momento della cessione/permuta e il valore dello stesso ammontare di criptovalute al momento del loro acquisto.
Ad esempio, cedendo oggi un bitcoin a € 30.000 acquistato a € 25.000, si avrà una differenza positiva (una plusvalenza di € 5.000) su cui calcolare l’imposizione fiscale.
In questi casi, colui che detiene le criptoattività avrà l’onere di conservare la corretta documentazione a supporto della dichiarazione del valore di acquisto e cessione/permuta delle criptovalute. Nel caso ciò non si verificasse, il legislatore ha previsto che il valore di acquisto (che in gergo tecnico si chiama valore di carico) sarà considerato pari a zero con la conseguenza che l’importo su cui verrà calcolata l’imposizione fiscale sarà pari a quello totale derivante dalla cessione/permuta. Nell’esempio sopra, se non si possedesse la documentazione attestante che abbiamo pagato quel bitcoin € 25.000, il costo di acquisto sarebbe considerato pari a zero e quindi il calcolo delle imposte sarebbe su € 30.000 piuttosto che su € 5.000.
Nel caso di redditi derivanti dalla detenzione di criptovalute, viene assoggettato a tassazione l’importo stesso percepito dalle criptovalute detenute (nel caso di interessi percepiti, essi sono l’importo rilevante ai fini fiscali).
È previsto un importo minimo su cui calcolare la tassazione?
Per il calcolo della tassazione, la percentuale da applicare è pari al 26% sull’importo che il legislatore ha introdotto come minimo di € 2.000.
Tale importo è il risultato della somma totale di tutte le variazioni positive e negative tra il valore di cessione/permuta delle criptovalute e il loro costo di acquisto e gli altri proventi generati dalla detenzione di criptovalute.
Se detta somma totale non raggiunge i € 2.000, l’importo non è rilevante ai fini della tassazione.
Tuttavia, anche se non si raggiungesse quell’importo minimo dei € 2.000 rilevante ai fini dell’imposizione fiscale, il legislatore ha previsto, comunque l’obbligo del monitoraggio fiscale. Nell’ambito della dichiarazione annuale dei redditi, infatti, sarà necessario compilare un quadro in cui si riportano le criptovalute detenute, controvalorizzate al valore che presentano al 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione
E chi aveva già delle criptovalute prima del 2022 (anno di riferimento a cui si riferisce la legge di bilancio 2023)?
Per chi aveva già criptovalute non dichiarate alla fine di dicembre 2021, il legislatore ha previsto importi da pagare a titolo di sanatoria calcolati sulla base di percentuali diverse (a seconda che ci siano state o meno cessioni/permute a titolo oneroso). Tuttavia, poiché non sono stati indicati né i termini per la presentazione della dichiarazione né per il pagamento, è presumibile che su tale aspetto ci siano elementi da rivedere e modificare.
La cosa più importante da sottolineare è sicuramente che per ogni criptovaluta detenuta, per il passato e per il presente, si dovrà sempre essere in grado di dimostrare la liceità della provenienza delle somme di denaro investite in criptovalute come richiesto dalla direttiva comunitaria sull’antiriciclaggio del denaro. In caso contrario, i risvolti possono essere penali.
Sempre riguardo al passato, il legislatore introduce un altro punto relativo alla possibilità di rivalutare il valore delle criptovalute (vincolando l’eventuale scelta da farsi per il totale delle criptovalute detenute), ovvero di rivalutare il valore di acquisto alla data del 1° gennaio 2023 versando una imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023.
Ora che la legge di bilancio 2023 ha posto le basi per la tassazione delle criptoattività, quali riflessioni si possono fare?
Se ancora permangono vuoti e lacune interpretative su cui il legislatore dovrà tornare in modo più specifico, sicuramente questo intervento è prova che le istituzioni stanno acquisendo consapevolezza su questo ambito del mercato, che sta crescendo, che si sta consolidando e quindi che appare opportuno da legiferare anche per arginare spiacevoli fenomeni a cui abbiamo assistito recentemente.
Spesso chi legifera ha una competenza solo parziale dei fenomeni trattati, inoltre le criptoattività come ogni altro fenomeno ad esse collegato e non solo (come il metaverso) sono molto scollati dal contesto in cui si calano.