Il mio ex marito non vuole più contribuire al mantenimento di nostra figlia. Ha ragione?
L’obbligo del genitore separato o divorziato a concorrere al mantenimento dei figli perdura finché i figli non hanno raggiunto l’indipendenza.
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di Maria Grazia Di Nella
Avvocata esperta in diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Su Rame risponde alle domande della community sui diritti e doveri nelle relazioni familiari.
La domanda
Mia figlia di 27 anni, che vive con me, ha vinto una borsa di studio per un dottorato di ricerca, e il mio ex – suo padre – sostiene che non deve più darmi un soldo (o comunque molto meno) per il suo mantenimento. Ha ragione lui?
Elena
Carissima Elena,
comprendo la tua preoccupazione, ma mi sento di rassicurarti sulla possibilità che il padre di tua figlia possa interrompere il versamento dell’assegno di mantenimento. Qualche anno fa, proprio su questo delicato problema si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1448/2020. Anche in quel caso la questione riguardava una figlia che aveva conseguito una borsa di studio di 800 euro mensili, e i giudici stabilirono che il padre aveva comunque l’obbligo di contribuire al suo mantenimento.
L’obbligo del genitore separato o divorziato a concorrere al mantenimento dei figli non viene meno con il compimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore non dia prova che i figli hanno raggiunto l’indipendenza. Il mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca non implica certo il raggiungimento dell’indipendenza, sia perché la borsa di studio è temporanea, sia perché l’introito che ne deriva resta modesto in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche di studio, di chi beneficia della borsa.
Sulla base di questi stessi principi di diritto, la Cassazione, con l’ordinanza 35494 del 19 dicembre 2023 ha escluso l’indipendenza economica anche nel caso in cui il figlio venga assunto con contratto di apprendistato, con la differenza che in questo caso i giudici hanno ritenuto giustificata una riduzione dell’importo mensile a carico del genitore obbligato.
In linea con questa sentenza , e una volta fatte le dovute valutazioni sul caso di specie, alcuni Tribunali hanno stabilito una riduzione del contributo paterno, in casi in cui i figli percepivano borse di studio superiori ai 12 mesi, con introiti superiori a 1.000 euro mensili. Si è trattato però di una riduzione dell’assegno, che è cosa ben diversa da un’interruzione.