Dimissioni: dal preavviso alla revoca, tutto ciò che devi sapere

Le dimissioni sono sempre un momento molto delicato sia perché si va incontro per propria scelta a una discontinuità sia perché spesso non si sa quali sono gli adempimenti da effettuare e gli aspetti a cui stare attenti.

La prima cosa che è giusto sapere è che dal 2016 è necessario inviare il modulo di dimissioni on line al Ministero del lavoro affinché le dimissioni siano efficaci. Questo significa che nell’ordine avviseremo il nostro datore di lavoro della volontà di lasciare l’azienda ma dovremo convalidare il tutto tramite l’invio del modulo al Ministero del lavoro.

La data di decorrenza delle dimissioni che andrà indicata nel modulo è il primo giorno non lavorato. Dopo aver inviato la comunicazione on line si hanno 7 giorni di tempo per revocarle. Può succedere, infatti, che l’azienda per cui si lavora faccia una controfferta interessante e si decida di annullare le proprie dimissioni.

Si possono inviare autonomamente collegandosi tramite Spid al sito del Ministero del lavoro oppure appoggiandosi a un patronato.

L’arco di tempo che va dalla comunicazione delle dimissioni alla cessazione del rapporto di lavoro è il preavviso, in questo periodo la prestazione lavorativa deve essere svolta regolarmente e si matureranno i ratei di mensilità aggiuntiva, tfr, ferie e permessi.

Il periodo di preavviso varia a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Alcuni contratti collettivi stabiliscono che il preavviso decorre dal 1 o dal 16 di ogni mese: significa che se comunichi la tua intenzione di lasciare l’azienda in giorni diversi da questi il tuo preavviso decorrerà dal giorno più vicino fra il 16 e il 1 del mese successivo (es. giorno delle dimissioni: 2 Febbraio; decorrenza delle dimissioni: 16 Febbraio).

Se durante il preavviso sopraggiungono degli eventi come malattia, maternità o infortunio il preavviso si sospende per riprendere alla fine dell’evento. Bisogna quindi fare molta attenzione perché i giorni di preavviso non lavorati, se non vi sono altri accordi, potranno essere trattenuti dal datore di lavoro alla fine del rapporto.

Le parti possono accordarsi per un periodo di preavviso inferiore a quanto stabilito dal contratto collettivo e cessare il rapporto prima della data indicata nel modulo di dimissioni on line. Questo non crea nessun problema perché la data di chiusura del rapporto di lavoro sarà quella indicata nell’Unilav di cessazione che deve mandare l’azienda entro 5 giorni dall’effettiva cessazione.

Alcuni contratti di lavoro individuali prevedono l’erogazione di un’indennità a titolo di patto di non concorrenza. Qualora sia presente questa indennità il lavoratore deve sapere che se decide di cambiare andando a lavorare per un’azienda concorrente dovrà restituire il patto di non concorrenza incassato o dovrà pagarlo per il periodo coperto da tale patto.



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