Ho una compagna, non siamo sposate: cosa succederà ai miei soldi dopo la mia morte?

Caro Rame, intanto grazie per il vostro lavoro.

Provo a formulare i miei quesiti: vivo con la mia compagna ma non siamo unite civilmente e abbiamo due residenze differenti. Ho un fratello adulto e autonomo economicamente che vive in un’altra città ed entrambi i genitori, che sono però separati. Ho una somma di denaro sul conto corrente e una somma investita in un fondo. Ho anche un prestito personale di poche migliaia di euro che sto restituendo in rate.

Se mi succedesse qualcosa, a chi andrebbero i miei soldi?.. e il mio prestito personale? Chi dovrebbe farsene carico? L’obbligazione ricadrebbe sulla mia famiglia di origine? E la mia compagna?

Grazie molte,

Marina


Carissima Marina,

prima di tutto grazie per le tue parole! Passando invece ai tuoi quesiti parto segnalandoti la circostanza che la tua compagna - convivente di fatto e non unita civilmente - non rientra tra gli eredi legittimari ossia tra quelli a cui la legge riserva una quota minima sul patrimonio del defunto. Per permettere che la tua compagna ti succeda è quindi necessario redigere un testamento.

In assenza di testamento, tutto il tuo patrimonio - per questo intendendo sia i beni e i crediti (soldi sul conto e quelli investiti) sia i debiti (il prestito da restituire) sarà suddiviso in parti uguali ai tuoi genitori e a tuo fratello (1/3 ciascuno). Ciascuno di loro, inoltre, risponderà anche del tuo debito in proporzione alla quota ereditata.

Se decidessi, invece, di redigere un testamento potresti prevedere di lasciare alla tua compagna fino a 2/3 del tuo patrimonio. Solo ai tuoi genitori (e non a tuo fratello) è, infatti, per legge riservata una quota di 1/3 del tuo patrimonio.

Con il testamento potresti anche decidere che del debito debbano rispondere solo alcuni dei coeredi (solo i tuoi genitori o solo la tua compagna), ovvero stabilire che il carico del debito gravi su tutti e tre i tuoi eredi ma in proporzioni diverse dalla misura delle quote a ciascuno di essi assegnate. Attenzione però alla quota dei tuoi genitori, che per legge non può essere inferiore a 1/3!

Infine, ti ricordo che la forma più semplice di testamento è quella “olografa” disciplinata dall’art. 602 c.c. per la quale non è necessaria né la presenza di un notaio né di testimoni e le tue volontà sono espresse liberamente, senza dover rispettare particolari schemi o formule: sarà sufficiente che tu lo scriva di tuo pugno, datandolo e sottoscrivendolo.



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